Dal 19 giugno 2026 il telemarketing nel settore luce e gas entra in una fase molto più rigida, con l’obiettivo di impedire che un contratto nasca da una chiamata non richiesta. La stretta punta a difendere i consumatori dalle offerte commerciali avanzate in modo poco trasparente, soprattutto quando il contatto arriva in un momento di distrazione o con un consenso difficile da ricostruire.
Le segnalazioni più recenti, però, indicano un nuovo problema: alcuni operatori non chiamerebbero più in modo diretto, ma farebbero partire uno squillo brevissimo da un numero italiano, spingendo l’utente a richiamare. Da lì ripartirebbe la proposta commerciale, aggirando di fatto il divieto di contatto a freddo.
Telemarketing energia: le nuove regole dal 19 giugno 2026
La novità nasce dalla Legge 49/2026 di conversione del DL 21/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2026, che interviene sull’articolo 51 del Codice del Consumo. La norma riguarda le sollecitazioni commerciali nel settore dell’energia elettrica e del gas e stabilisce che il professionista non può proporre o concludere contratti se manca una richiesta diretta dell’utente o un consenso valido.
Il principio vale non solo per le telefonate, ma anche per i messaggi commerciali usati con la stessa finalità. In sostanza, chi contatta il consumatore deve poter dimostrare che quel contatto era legittimo e pienamente autorizzato. Non basta un’assenso generico o inserito in modo ambiguo tra molte altre clausole.
Quando il contatto telefonico è davvero consentito
I casi in cui un call center può contattare un utente sono molto limitati. Il primo è quando il consumatore ha chiesto di essere richiamato tramite un canale del venditore, come un modulo online o un’area clienti. Il secondo è quando esiste un cliente già acquisito che ha espresso un consenso specifico per ricevere proposte commerciali su luce e gas.
Per essere valido, il consenso deve essere documentabile. Un operatore corretto dovrebbe conservare una traccia completa della richiesta, con data, ora, canale usato, informativa mostrata, finalità accettate e relazione tra il numero chiamato e l’autorizzazione raccolta. Senza questa prova, la legittimità del contatto è molto difficile da sostenere.
Il trucco dello squillo breve e i controlli delle Autorità
Il meccanismo denunciato da Federconsumatori è semplice ma insidioso: una chiamata brevissima da un numero familiare induce l’utente a richiamare, credendo di aver perso una comunicazione importante. A quel punto può partire una voce registrata o un centralino che promette un successivo ricontatto e, poco dopo, arriva la proposta commerciale.
Secondo l’associazione, si tratta di una doppia violazione: prima il contatto ingannevole, poi la vendita telefonica senza un consenso realmente espresso. Federconsumatori ha annunciato segnalazioni ad ARERA e AGCM, ma nel quadro possono entrare anche il Garante Privacy e AGCOM, soprattutto se emergono uso illecito dei dati, numerazioni abusive o pratiche scorrette. La domanda, intanto, resta la stessa: nel 2026 è ancora accettabile avviare un contratto luce o gas senza tutele più forti per l’identità dell’utente?











