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Bonifici dall’estero, tassa d’ingresso al 20%

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Dal 1° Febbraio le banche sono obbligate alla ritenuta del 20% sui bonifici in arrivo dall’estero alle persone fisiche. Le ritenute saranno automatiche e il contribuente dovrà dimostrare che le somme non hanno natura di compenso reddituale: questa novità è in vigore dal primo febbraio che assoggetta a ritenuta d’acconto del 20% qualsiasi bonifico estero in entrata, percepito da una persona fisica.

E’ stato questo l’ultimo “regalo” del governo letta ai consumatori.  La misura – prevista dall’articolo 4 del dl n. 197/90 modificato dalla legge 97/2013 – è stata subito presa di mira dalle associazioni di consumatori, che minacciano azioni legali.

E’ una vergogna, sadismo fiscale”, dichiara Elio Lannutti, presidente dell’Adusbef, annunciando che “se non ritirano questo provvedimento lo impugneremo perché è illegale e incostituzionale: se qualcuno lo impugnasse davanti a una commissione tributaria, infatti, vedrebbe sicuramente riconosciuti i propri diritti”.

E aggiunge: “E’ assurdo colpire qualcuno basandosi soltanto sulla presunzione di colpa, equivale a cacciare una persona in galera e farla uscire dal carcere se si scopre innocente”.

Inoltre “è un boomerang per lo Stato, perché farà scappare persone e capitali”.

QUAL È LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA BANCA PER EVITARE LA RITENUTA?

La documentazione da esibire presso l’istituto di credito che intervenga nella riscossione della somma proveniente dall’estero è costituita, principalmente, dall’autocertificazione con il quale il beneficiario attesti che il flusso finanziario estero incassato non costituisca un reddito di capitale (art. 44 co. 1, lett a), c), d), h) del TUIR) o un reddito diverso di cui all’art. 67 co. 1, lett. b),c),f), e) e h) del TUIR.

Oltre all’autocertificazione, è opportuno allegare le copie della documentazione integrativa a supporto di quanto descritto nell’autocertificazione presentata. A tal fine, si ritiene molto rilevante allegare il quadro Rw (nel caso in cui sia stato presentato) o dichiarare la mancata compilazione dello stesso (nell’ambito dell’autocertificazione) poiché la ritenuta si applica, come già riportato, sui redditi prodotti dai beni o capitali detenuti all’estero dal contribuente.

Il beneficiario, in ultima analisi, potrebbe allegare anche il Modello Unico, già presentato, da dove si evinca che quella somma percepita non è ricollegabile agli investimenti eventualmente effettuati all’estero o che, al contrario, il contribuente non detenga nessun bene o capitale al di fuori del territorio nazionale.

L’articolo continua con altri esempi sul sito della fonte

Fonte: Sole24ore

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CEO e fondatore del sito Chiccheinformatiche. Appassionato da anni all’informatica, è un programmatore esperto con la passione per le novità e gli aggiornamenti. Diplomato presso l’ITIS, vanta la realizzazione di software e applicazioni per computer e dispositivi mobili. Con una comprovata esperienza nell’ambito dei sistemi di rete, è esperto anche in hardware e installazioni di network. Oltre all’informatica ha un’altra grande passione, il calcio, che coltiva allenando una squadra di categoria dilettante con enormi soddisfazioni.

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